Titolo I
Art. 1 Denominazione e sede
E’ costituita un’associazione scientifico culturale priva di personalità giuridica, avente denominazione “Associazione OLOS”.
La sede sociale è sita nel Comune di Bologna in Via Marsala n. 28. L’associazione potrà costituire delle sezioni distaccate nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.
Art. 2 Durata
L’associazione ha durata illimitata. L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Art. 3 Caratteristiche
L’associazione OLOS è autonoma e amministrativamente indipendente; non persegue finalità di lucro e gli eventuali utili sono interamente destinati alla realizzazione delle attività istituzionali, con divieto di distribuire utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
Art. 4 Scopi e attività
L’Associazione ha per scopo la ricerca teorico-esperienziale, scientifico-culturale, nonché la pratica dei trattamenti pedagogici, psicologici e psicoterapeutici ad indirizzo Psicocorporeo, Umanistico e Musicoterapico e la loro divulgazione attraverso attività, sia individuali che di gruppo, quali: corsi, seminari, master, coaching, counseling, mentoring, tutoring, empowerment e self empowerment.
Tale scopo potrà essere perseguito nei modi ritenuti più efficaci dagli organi dell’Associazione, ed in particolare:
- a) promuovendo Trainings di formazione in Psicologia e Psicoterapia, professionale e non, condotti da docenti e professionisti accreditati. Tali corsi o programmi di training dovranno avere la durata di almeno quattro anni, salvo modifiche ritenute opportune dagli organi dell’Associazione, e rispondenti ai requisiti da questo fissati;
b) Promuovendo programmi di formazione in Counseling Psicocorporeo Relazionale in base ai criteri formativi italiani e internazionali. - c) stabilendo contatti con tutti quegli Istituti o Centri interessati ai problemi della salute psicofisica, sia in Italia che all’estero, presso i quali l’educazione al benessere e la psicologia integrata psicocorporea possano costituire un approfondimento o uno sviluppo dei metodi finora applicati;
- d) promuovendo corsi di formazione ad indirizzo Psicocorporeo Relazionale rivolti a professionisti di vari ambiti, in particolare quello psico-pedagogico, socio-sanitario, aziendale e del benessere.
- e) promuovendo l’aggiornamento dei Soci con seminari, pubblicazioni, sussidi audiovisivi e altre iniziative;
- f) adoperandosi per ottenere il riconoscimento dello Stato eventualmente previsto e consentito dalla futura regolamentazione legislativa della professione di counseling, di coaching, psicoterapeutica e delle altre attività inerenti lo sviluppo della ‘relazione’ stabilendo, con i Ministeri e gli Istituti Universitari competenti, opportuni contatti e accordi per la stipula di convenzioni finalizzate alla formazione professionale di laureati e laureandi in Medicina, Psicologia e altre facoltà;
- g) prendendo o appoggiando iniziative scientifiche e culturali e quante altre ritenga opportune per il conseguimento degli scopi sociali, con esclusione dell’esercizio di qualsiasi attività commerciale che non sia svolta in maniera marginale e comunque ausiliaria e secondaria rispetto al perseguimento dello scopo sociale.
Per il raggiungimento dei suoi scopi istituzionali l’associazione si avvale in maniera prevalente dell’opera dei propri associati.
L’Associazione Olos, è un centro permanente di vita associativa e si prefigge di promuovere la partecipazione dei propri soci alla vita della comunità locale, regionale e nazionale per la realizzazione di interessi a valenza collettiva. Svolge, altresì, attività culturali, ambientali, assistenziali, di prevenzione sanitaria, turistiche, ricreative, musicali, manifestazioni e convegni, nonché iniziative finalizzate all’ inclusione sociale di categorie svantaggiate, alla tutela e valorizzazione dell’ambiente, al superamento di ogni barriera tra i diversi popoli. L’Associazione Olos potrà, inoltre:
attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti Pubblici per gestire strutture culturali e ricreative, impianti sportivi, con annesse aree di verde pubblico o attrezzato, collaborare per lo svolgimento di laboratori artistici, culturali e ambientali nonché manifestazioni e iniziative culturali, musicali, ricreative, sportive, assistenziali;
allestire e gestire bar e punti di ristoro, collegati ai propri impianti ed eventualmente anche in occasione di manifestazioni culturali, musicali, sportive o ricreative, riservando le somministrazioni ai propri soci e familiari; esercitare, in via meramente marginale e senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento: in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti.
L’Associazione OLOS non ha fini partitici, religiosi o razziali; diffonde gli ideali associativi e la conoscenza delle attività svolte nelle forme più idonee in relazione alle proprie potenzialità ed ai destinatari dell’informazione, eventualmente anche attraverso notiziari periodici ed attività editoriali.
L’Associazione OLOS può affiliarsi ad Enti Nazionali e Internazionali.
Art. 5 Codice Etico e Regolamento interno
Il Codice Etico viene deliberato dall’Assemblea degli Associati su proposta del Consiglio Direttivo e rappresenta il manifesto programmatico di comportamento e buona condotta al quale tutti i soci egli Organi Sociali dovranno ispirarsi ed attenersi.
Il Regolamento interno contiene la descrizione delle modalità operative attraverso le quali vengono attuati gli articoli dello Statuto e le sue finalità istituzionali.
Art. 6 Entrate
Patrimonio ed entrate dell’Associazione sono costituite da:
- Quote associative annue.
- Eventuali erogazioni, donazioni, lasciti, provenienti sia da persone fisiche che
giuridiche.
- Contributi straordinari dei soci.
- Proventi straordinari connessi all’attività associativa per: ricerche, consulenze, manifestazioni scientifiche, attività promozionali collegate agli scopi associativi.
- Eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio.
- Beni mobili e immobili che diventeranno proprietà dell’Associazione.
- Contributi e finanziamenti di enti pubblici, sponsorizzazioni nazionali e
- Ogni altra entrata che concorra a incrementare l’attivo sociale.
Art. 7 Uscite
Le uscite dell’Associazione sono costituite da:
- Uscite per la gestione annuale dell’esercizio (materiali, sede, contributi spese).
- Uscite straordinarie destinate all’incremento dei capitali fissi e delle attrezzature
oppure volte a incrementare lo stato patrimoniale dell’associazione.
Titolo II
Art. 8 Soci
Possono far parte dell’Associazione le persone giuridiche e le persone fisiche che per il loro oggetto sociale o per la loro attività di lavoro o di studio siano interessate all’attività dell’Associazione medesima.
II numero di soci è illimitato e possono aderire tutti i cittadini e le cittadine che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell’Associazione e ad osservare il presente Statuto.
I soci sono tenuti al pagamento di una quota ordinaria annua; l’importo ed i termini di versamento sono fissati annualmente dal Consiglio Direttivo, che potrà altresì definire quote associative diversificate, in rapporto sia alla diversa tipologia di associato che all’accesso delle diverse iniziative promosse dall’Associazione.
I soci hanno diritto di frequentare i locali dell’Associazione e di partecipare a tutte le manifestazioni indette dall’Associazione stessa. Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo.
E’ esclusa ogni limitazione in funzione delle temporaneità della partecipazione alla vita associativa ed è previsto, il diritto di voto per l’approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione.
Gli associati si distinguono nelle seguenti categorie:
- soci fondatori: sono quei soci che hanno partecipato all’atto costitutivo
dell’associazione;
- b) soci ordinari: sono coloro che aderiscono all’associazione in un momento
successivo alla sua costituzione e provvedono al pagamento dei contributi
associativi nella misura ordinaria fissata annualmente dal Consiglio Direttivo;
c) soci sostenitori: sono invece quei soci che partecipano alle iniziative
dell’Associazione pagando un contributo supplementare, fissato annualmente
dal Consiglio Direttivo.
- d) soci in training: sono soci che partecipano alla vita associativa attraverso
programmi di formazione e di aggiornamento in counseling, psicologia e
psicoterapia dando un contributo fissato annualmente dal Consiglio Direttivo.
- e)soci onorari: sono i soci che abbiano ottenuto tale titolo per particolari
benemerenze nei confronti dell’Associazione e delle sue finalità sociali.
Art. 9 Diritti dei Soci
I Soci fondatori e i soci ordinari hanno diritto a partecipare alla gestione dell’associazione attraverso l’esercizio del voto in assemblea, per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi.
Tutti i Soci hanno diritto di accesso ai locali sociali (palestre, campi da tennis ovvero cineforum, sale teatrali ecc.). La qualifica di Socio è personale e non trasmissibile.
Art. 10 Doveri dei Soci
I Soci sono tenuti:
- All’osservanza dello Statuto, del Codice Etico e del Regolamento Interno, delle delibere assembleari e delle decisioni del Consiglio Direttivo.
- Diffondere il Codice Etico dell’Associazione.
- A corrispondere le quote di iscrizione e di partecipazione annuali, entro i termini e per gli importi fissati dal Consiglio Direttivo.
Art. 11 Esclusione del Socio
La qualifica di Socio si perde e viene meno:
- In caso di dimissioni volontarie.
- In caso di morosità nel pagamento delle quote associative annuali, entro i termini e per gli importi fissati dal Consiglio Direttivo.
- Per il venir meno dei requisiti di ammissione del socio.
- Per delibera di esclusione motivata e ratificata dal Consiglio Direttivo.
Titolo II
Art. 12 Organi dell’Associazione
Sono organi dell’Associazione:
- L’Assemblea dei Soci.
- Il Consiglio Direttivo.
- Il Presidente.
- Il Vice Presidente.
- Il Tesoriere.
Art. 13 Assemblea dei soci Ordinaria e Straordinaria
Hanno diritto di partecipare all’Assemblea i soci fondatori e ordinari, purché in regola col pagamento della quota sociale. E’ ammesso un unico delegato per socio; ogni delegato non può ricevere più di due deleghe da altri soci.
L’Assemblea ordinaria dei soci viene convocata in seduta ordinaria almeno una volta l’anno entro 6 mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, per l’approvazione dei bilanci d’esercizio e per la presentazione di un preventivo di spesa relativo all’anno successivo nonché per l’eventuale rinnovo delle cariche sociali.
L’Assemblea dei soci può inoltre essere convocata in sede straordinaria per decisione del Consiglio Direttivo o su richiesta indirizzata al Presidente da parte di almeno un terzo dei soci aventi diritto di partecipazione.
L’assemblea dei soci ordinaria e straordinaria è convocata con preavviso di almeno 15 giorni mediante comunicazione postale o comunicazione elettronica indirizzata a tutti i soci e con affissione nella sede sociale. L’avviso dovrà specificare gli argomenti all’ordine del giorno.
L’Assemblea dei soci, ordinaria e straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione se presenti la metà più uno degli aventi diritto al voto, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.
L’Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente dell’Associazione, e in sua assenza dal Vicepresidente. Viene nominato un segretario dell’Assemblea che redige il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario in apposito registro.
L’Assemblea dei soci delibera a maggioranza dei presenti, tranne che per le delibere di cui al successivo art. 15).
Art. 14 Assemblea dei soci ordinaria: competenze
All’Assemblea dei soci ordinaria spettano i seguenti compiti:
- Discutere, deliberare, approvare i bilanci d’esercizio e le relazioni del Consiglio Direttivo.
- Eleggere i membri del Consiglio Direttivo.
- Deliberare in merito a ogni altro argomento non riconducibile alle competenze degli altri organi e non espressamente indicato in questo articolo.
Art. 15 Assemblea dei soci straordinaria: competenze
All’Assemblea dei soci straordinaria spetta il compito di deliberare in caso di:
- Modifiche allo Statuto che possono essere deliberate con la presenza di 1/3 dei soci e la maggioranza qualificata dei 2/3 dei presenti.
- Incorporazione, fusione e scissione dell’Associazione con altre strutture associative analoghe che possono essere deliberate con la presenza di 1/3 dei soci e la maggioranza qualificata dei 2/3 dei presenti.
- Scioglimento dell’Associazione, nomina dei liquidatori e destinazione del patrimonio sociale che possono essere deliberate con la presenza di 1/3 dei soci e la maggioranza qualificata dei 2/3 dei presenti.
Art. 16 Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo dirige l’Associazione ed è composto da un numero dispari di membri non inferiore a 3 e non superiore a 7.
Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea dei soci, dura in carica 4 (quattro) anni. Ognuno dei suoi membri è rieleggibile.
Il Consiglio Direttivo, nella prima seduta, elegge al proprio interno:
- Il Presidente.
- Il Vicepresidente.
- Il Tesoriere.
In caso di vacanza di un componente del Consiglio Direttivo viene nominato un sostituto per cooptazione, scelto fra i primi dei non eletti, fino alla prima Assemblea dei soci utile.
Il Consiglio Direttivo ha il compito di realizzare gli obiettivi indicati nello Statuto su mandato dell’Assemblea dei soci.
È responsabile della realizzazione e dell’aggiornamento dei regolamenti interni da sottoporre all’Assemblea dei soci nella prima Assemblea ordinaria e che rimangono validi fino a quel momento.
Predispone i bilanci d’esercizio da sottoporre all’Assemblea dei soci.
Propone all’Assemblea dei soci la destinazione degli eventuali avanzi di gestione utilizzabili per operazioni connesse al perseguimento degli scopi istituzionali. È vietata al Consiglio Direttivo la distribuzione anche in modo indiretto di avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione.
Procede all’inizio di ogni anno sociale alla revisione dell’elenco dei soci.
Delibera l’accettazione delle domande di ammissione di nuovi soci ordinari.
Il Consiglio Direttivo può avvalersi di collaborazioni tecniche esterne per la realizzazione degli scopi statutari e per la vita operativa dell’Associazione.
Art. 17 Convocazioni e delibere del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o – in caso di sua assenza o impedimento – dal Vicepresidente presso la sede sociale o in altro luogo, purché in Italia, mediante avviso inviato a tutti i membri del Consiglio Direttivo almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione. In caso di urgenza tale termine può essere ridotto a 2 (due) giorni, con convocazione inviata a mezzo fax o posta elettronica. In mancanza delle formalità di convocazione la riunione del Consiglio Direttivo è valida solo con la presenza di tutti i consiglieri in carica.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente e in caso di sua assenza dal Vicepresidente.
Le delibere del Consiglio Direttivo sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri intervenuti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Di ogni riunione del Consiglio Direttivo viene redatto un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario in apposito registro.
Art. 18 Cariche del Consiglio Direttivo
Il Presidente del Consiglio Direttivo è il Presidente dell’Associazione e la rappresenta legalmente nei confronti di terzi e in giudizio e ha la firma sociale.
Il Presidente, previa delibera del Consiglio Direttivo, può rilasciare procura a terzi, purché soci, per il compimento di atti specifici nell’interesse dell’Associazione.
Il Vicepresidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di impedimento o assenza.
Il Tesoriere è responsabile dell’amministrazione del patrimonio dell’Associazione, relaziona al Consiglio Direttivo e alla Assemblea dei soci sul suo andamento economico, prepara i bilanci d’esercizio, esamina i rendiconti annuali delle eventuali sedi periferiche e ne cura i rapporti amministrativi.
Titolo III
Art. 19 Scioglimento
Nel caso di cessazione dell’attività per le cause previste dal Codice Civile e dallo Statuto, lo scioglimento è deliberato dall’Assemblea straordinaria dei soci con la presenza di 1/3 dei soci fondatori e ordinari e la maggioranza qualificata dei 2/3 dei presenti.
L’Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri e gli eventuali compensi.
In caso di scioglimento dell’Associazione, per qualunque causa, tutto il patrimonio della stessa dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salva diversa destinazione imposta dalla Legge.
Art. 20 Disposizioni
E’ fatto divieto di distribuire utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla Legge.
Art. 21 Rinvio
Quanto non espressamente previsto dalle presenti norme statutarie sarà fisato, a cura del Consiglio Direttivo, attraverso l’emanazione di appositi regolamenti interni, anche in considerazione di eventuali norme o esigenze sopravvenute.
Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si rinvia alle norme del Codice Civile.